(Testo coordinato con le modificazioni adottate dal Consiglio Comunale con atti n. 16 del 26.02.2000, n. 28 del 16 .03.2000 e n. 23 del 9.06.2000)

Titolo I – Principi generali e ordinamento
Capo I   – Principi fondamentali
Art. 1 – Principi e ruolo

Capo II  – II Comune

Art. 2 – Territorio e sede comunale
Art. 3 – Albo Pretorio
Art. 4 – Stemma e gonfalone
Art. 5 – Rappresentanze delle Frazioni
Capo III – La potestà del Comune
Art. 6 – I regolamenti comunali
Art. 7 – Regolamenti comunali: approvazione ed entrata in vigore
Art. 8 – Revisione ed interpretazione delle norme statutarie e regolamentari

Titolo II – Gli organi del Comune
Capo I – Ordinamento
Art. 9 – Organi del Comune e loro attribuzioni

Capo II – II Consiglio Comunale

Art. 10 – Consiglio Comunale
Art. 11 – Dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Consigliere
Art. 12 – Sostituzione di singoli Consiglieri
Art. 13 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Art. 14 – Riunioni del Consiglio
Art. 15 – Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
Art. 16 – Gruppi consiliari
Art. 17 – Norme generali di funzionamento

Capo III – La Giunta

Art. 18 – Composizione e nomina
Art. 19 – Revoca e dimissioni degli Assessori
Art. 20 – Il Vicesindaco
Art. 21 – Competenze della Giunta
Art. 22 – Esercizio delle funzioni
Art. 23 – Norme generali di funzionamento
Art. 24 – Provvedimenti
Capo IV – II Sindaco
Art. 25 – Ruolo e funzioni
Art. 26 – Rappresentanza e coordinamento
Art. 27 – Provvedimenti del Sindaco
Art. 28 – Poteri d’ordinanza
Capo V – Le Commissioni comunali
Art. 29 – Commissioni comunali

Titolo III – Istituti di partecipazione popolare
Capo I – La partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale
Art. 30 – La partecipazione dei cittadini
Art. 31 – Partecipazione dei singoli cittadini

Capo II – La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 32 – La consultazione dei cittadini
Art. 33 – Referendum consultivo ed abrogativo

Capo III – La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 34 – Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

Capo IV – Il diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

Art. 35 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

Capo V – Il Difensore Civico

Art. 36 – Difensore Civico

Titolo IV – Ordinamento
Capo I – Organizzazione degli uffici e del lavoro
Art. 37 – Struttura dell’ente e principi generali
Art. 38 – Organi gestionali
Art. 39 – Funzioni di direzione
Art. 40 – Svolgimento dell’attività amministrativa e giusto procedimento

Titolo V – I servizi pubblici
Capo I – Competenze dei Comuni
Art. 41 – Servizi comunali

Capo II – Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 42 – Gestione in economia
Art. 43 – Gestione in forma associata

Titolo VI – Forme associative e di cooperazione tra enti
Capo I – Unione dei Comuni, convenzioni e consorzi
Art. 44 – Unione dei comuni
Art. 45 – Convenzioni
Art. 46 – Consorzi
Art. 47 – Partecipazione e società

Titolo VII – Gestione economico-finanziaria e contabilità
Capo I – La programmazione finanziaria
Art. 48 – La programmazione di bilancio
Art. 49 – II programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Capo II – L’autonomia finanziaria

Art. 50 – Le risorse per la gestione corrente
Art. 51 – Le risorse per gli investimenti
Capo III – La conservazione e gestione del patrimonio
Art. 52 – La gestione del patrimonio

Capo IV – La revisione economico-fìnanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 53 – Revisore dei conti
Art. 54 – II rendiconto della gestione

Capo V – Appalti e contratti

Art. 55 – Procedure negoziali

Capo VI – Il controllo della gestione

Art. 56 – Finalità

Capo VII – Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 57 – Tesoreria e riscossione delle entrate

Titolo VIII – Collaborazione e rapporti con altri enti
Capo I – Rapporti con altri Enti
Art. 58 – Lo Stato
Art. 59 – La Regione
Art. 60 – La Provincia
Art. 61 – La Comunità Montana

Titolo IX – Norme transitorie e finali
Capo I – Norme transitorie
Art. 62 – Revisione dello Statuto
Art. 63 – Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I – Principi fondamentali

Art. 1 Principi e ruolo

1. La Comunità di Talla è Ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la collaborazione e la partecipazione dei cittadini all’amministrazione. Assicura lo sviluppo dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni. Cura le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio. Tutela il patrimonio storico artistico ed archeologico. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuove la creazione di idonee strutture/servizi ed impianti e ne assicura l’accesso secondo regolamento. Promuove lo sviluppo turistico, degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, artigianali e commerciali.

Capo II – Il Comune

Art. 2 Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Bicciano, Capraia, Faltona; Pieve Pontenano, Pontenano, Santo Bagnena.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 60,18 confina con i Comuni di Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Capolona, Loro Ciuffenna.
3. La sede del Comune è posta in Via Giuseppe Verdi n. 21 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o l’ubicazione della sede comunale al di fuori del Capoluogo può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 3 Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s’identifica con il nome di Talla.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale che è quello storicamente in uso e approvato.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietata.

Art. 5 Rappresentanze delle frazioni

1. Per ogni frazione o gruppo di frazioni, il Consiglio può provvedere alla nomina di un comitato di Zona e/o frazione composto da tre membri che devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale.
Un componente del comitato di frazione dovrà essere nominato dalla minoranza.
L’apposito regolamento dei comitati di zona e/o frazione regola le norme di elezione, i rapporti con il Consiglio e le competenze.

Capo III – La potestà regolamentare

Art. 6 I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite, dalla legge e dallo Statuto.

Art. 7 Regolamenti comunali: approvazione ed entrata in vigore

1. L’iniziativa in materia di regolamenti e nonne regolamentari spetta al Sindaco, a ciascun Consigliere, ai responsabili degli uffici e, con i modi previsti dalla disciplina per l’ammissione delle proposte, ai cittadini.
2. I regolaménti e le relative norme modificative o integrative, devono essere sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza e devono essere accessibili alla consultazione.

Art. 8 Revisione ed interpre fazione delle norme statutarie e regolamentari

1. Con funzioni istruttorie e redigenti, è istituita, ai fini dell’adeguamento delle leggi e normative, una commissione, presieduta dal Sindaco e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento di funzionamento del Consiglio, che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

TITOLO II – GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I Ordinamento

Art. 9 Organi del Comune e loro attribuzioni

1. Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
3. Spettano agli organi del Comune le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità; la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.
4. Agli Amministratori spettano le indennità di carica, le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese, nei casi e nelle misure stabilite dalla legge.
In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Ente richiederà all’amministratore coinvolto tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Capo II – II Consiglio Comunale

Art. 10 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 Dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine risultante dal protocollo. Non si procede alla surroga quando sussistono Ì presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. II Consigliere, che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio comunale perde il diritto di Consigliere. Lo stesso Consigliere, può far valere le proprie cause giustificative che saranno sottoposte all’esame del Consiglio.
3. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi estemi loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 12 Sostituzione di singoli Consiglieri

1. I Consiglieri che hanno perso il diritto, per dimissioni o perdita della qualità di Consigliere, sono sostituiti con il primo o il successivo dei non eletti appartenente alla stessa lista del Consigliere dimesso.

Art. 13 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi, i comitati di frazione, degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni.e dei servizi, l’ordinamento degli uffici, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
e) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d’investimento;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti, di pianificazione urbanistica, economica generale ed a quelli di programmazione attuativi;
f) all’indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza del Sindaco;
g) alla nomina e revoca dei propri rappresentanti, presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando siano ad esso espressamente riservate.
2. Il Consiglio partecipa, con apposita commissione consiliare, alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli Assessori.
3. Per la revisione e modifica dello Statuto e dei regolamenti è prevista la costituzione di una commissione consiliare permanente con funzioni consultive e propositive.

Art. 14 Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Sindaco o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.
1bis. La seduta del Consiglio è validamente costituita con la presenza della metà dei Consiglieri senza computare il Sindaco.
2. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, previo provvedimento del Sindaco, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La convocazione deve essere notificata almeno cinque giorni prima della data fissata. In casi eccezionali e d’urgenza, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’urgenza e deve essere notificato o telegrafato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Gli atti inerenti agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, devono essere depositati presso l’ufficio di segreteria almeno due giorni prima della riunione, quando non si tratti di convocazione d’urgenza.

Art. 15 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, in piena libertà d’opinione e di voto.
I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Art. 16 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, nella prima seduta del Consiglio.neo eletto, con comunicazione al Sindaco.
2. La costituzione dei gruppi e l’adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
3. All’unico Consigliere eletto in una lista che dichiara di non volersi aggregare a nessun gruppo, sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
4. In mancanza di comunicazione, i gruppi consiliari sono identificati con le liste elettorali ed è considerato capo gruppo il candidato che ciascuna lista ha presentato come candidato a Sindaco e nel caso della lista di maggioranza, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
5. I gruppi consiliari possono usufruire, per l’esercizio delle proprie funzioni, delle strutture comunali messe a disposizione con i modi stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 17 Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio è convocato, con avvisi scritti, la cui consegna a domicilio risulti da dichiarazione del messo comunale o da ricevuta postale, è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere eletto a maggioranza del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, è convocato in sessione ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale, è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
L’adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei presenti.
Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivano, per l’approvazione, maggioranze speciali.
6. Le votazioni sono, di norma, palesi mentre quelle a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario, preposto alla redazione del verbale; in caso d’assenza del segretario, il dipendente apicale dell’area amministrativa.
9. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori non Consiglieri e, su invito, i dirigenti, i funzionari, i membri delle Commissioni e le persone che possono essere utili alla trattazione di determinati argomenti.

Capo III – La Giunta

Art. 18 Composizione e nomina

1. La Giunta comunale, organo collegiale, è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di Assessori fino a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla nomina, comunica al Consiglio i nomi e le deleghe degli Assessori.
3. Nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio approva con apposita deliberazione.
4. Gli Assessori possono essere non Consiglieri, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale.

Art. 19 Revoca e dimissioni degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare, in ogni momento, uno o più Assessori; comunica al Consiglio l’atto e le motivazioni, insieme alla nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.
2. Gli Assessori possono rimettere le proprie dimissioni indirizzate al Sindaco, che procederà nei confronti del Consiglio con i modi di cui ai precedente comma.

Art. 20 II Vicesindaco

1. Alla nomina dei membri della Giunta, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vice Sindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in case d’assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di impedimento permanente o decesso di quest’ultimo.
4. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni vicarie sono svolte dall’Assessore anziano presente.

Art. 21 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, cui riferisce annualmente.

Art. 22 Esercizio delle funzioni

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, o in sua assenza dal Vicesindaco, che ne fissa l’ordine del giorno.
2. I modi di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

Art. 23 Norme generali di funzionamento

1. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale. In caso d’assenza, è sostituito dall’apicale dell’area amministrativa.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta partecipino, nel corso dell’esame di particolari argomenti e con funzioni consultive, i dipendenti, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, i Consiglieri, i professionisti esterni incaricati di prestare la loro opera in merito agli stessi argomenti. In tali casi è fatta menzione nel verbale.

Art. 24 Provvedimenti

1. I provvedimenti adottati dalla Giunta rivestono carattere di deliberazioni collegiali che, in quanto tali, sono approvati da almeno due terzi degli aventi diritto.
2. Possono essere sottoposte all’esame della Giunta solamente le proposte che siano redatte sulla base del giusto procedimento, così come definito dal presente Statuto.

Capo IV – II Sindaco

Art. 25 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune, rappresenta l’ente, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all’esecuzione degli atti.
2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno.
3. Quale presidente del Consiglio comunale, è l’interprete ufficiale degli indirizzi espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i termini di legge.
5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi per l’esercizio delle funzioni di direzione e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
6. Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica. Informa i cittadini su situazioni di pericolo in caso di calamità.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto e dell’osservanza dei regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del comune, da portarsi a tracolla.
9. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Art. 26 Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.
3. Compete al Sindaco, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei per armonizzare i servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 27 Provvedimenti del Sindaco

1. Sindaco, quale organo monocratico dell’ente, adotta tutti i provvedimenti che le leggi statali, regionali ed il presente Statuto gli attribuiscono.
I suddetti provvedimenti, sono adottati su proposta dei responsabili degli uffici o redatto dal Sindaco stesso, sulla base del giusto procedimento, così come definito del presente Statuto.
2. I provvedimenti, di cui al precedente comma, sono registrati e numerati progressivamente, sono soggetti a pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio.
Essi producono effetti dalla data di adozione o dalle date stabilite dallo stesso provvedimento.
3. Sono attribuite al Sindaco, che le esercita con i modi previsti dai precedenti commi e dai regolamenti d’attuazione del presente Statuto, anche le seguenti competenze:
a) adotta i provvedimenti concernenti il personale non riservati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione alla competenza di altro soggetto;
b) esercita poteri sostitutivi nei confronti della Giunta, inadempiente per quelle materie alla stessa riservate dalla legge;
e) esercita poteri di delega nei confronti degli Assessori;
d) nomina, sentita la Giunta, i membri delle commissioni nei casi previsti dall’art. 30, comma 2, del presente Statuto;
e) fatte salve le attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sentita la Giunta conferisce l’incarico di direzione e gestione delle massime strutture organizzative del Comune.

Art. 28 Poteri d’ordinanza

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti urgenti emanando ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

CapoV – Le Commissioni comunali

Art. 29 Commissioni Comunali

1. La nomina dei membri delle Commissioni comunali è effettuata dallo stesso Consiglio, quando si debbano eleggere Consiglieri comunali o quando è espressamente richiesto da disposizioni di legge o di regolamento.
2. La nomina dei membri delle commissioni, la cui composizione sia diversa da quella di cui al precedente comma, è effettuata dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza per l’espletamento dell’incarico.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono due:
a) Commissione per l’adeguamento e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
b) Commissione per la verifica delle linee programmatiche.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – La partecipazione dei cittadini all’amministrazione Comunale

Art. 30 La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, ed ai comitati di zona che rappresentano un contatto più stretto fra le frazioni ed il comune, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi. In particolare, nell’impostazione delle decisioni d’interesse generale relative alla programmazione delle attività amministrative o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
3. I comitati di frazione, disciplinati da apposito regolamento, nascono dalla necessità di dare ad ogni località un proprio organismo capace di raccogliere le problematiche locali e renderne partecipe l’amministrazione.
4. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune è realizzata e valorizzata anche attraverso le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato operanti nel territorio, con particolare riguardo per quelle che svolgono la propria attività nei settori dell’assistenza, della cultura, dello sport, del turismo e delle attività ricreative.

Art. 31 Partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte, dal Sindaco, all’esame della Giunta che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione.
Tale decisione deve essere notificata, ai presentatori delle istanze, petizioni o proposte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. La Giunta può invitare una delegazione dei presentatori dell’istanza, petizione o proposta, ad assistere alla riunione per fornire chiarimenti e precisazioni.

Capo II – La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 32 La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può promuovere, nell’esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione, dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata, su specifici problemi, secondo le modalità ritenute più idonee, ivi comprese quelle dei sondaggi di opinione e delle indagini a campione.

Art. 33 Referendum consultivo ed abrogativo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi o altro argomento.
I cittadini sono chiamati ad esprimere il proprio assenso o dissenso sulle proposte, affinché gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.
2. Il referendum abrogativo è indetto su richiesta presentata dai cittadini, con firma autenticata nelle forme di legge, da 1/3 degli elettori iscritti nelle liste del Comune, alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta.
La richiesta, presentata al Sindaco, deve contenere il testo da sottoporre agli elettori.
3. I referendum consultivi e/o abrogativi, dopo la verifica da parte della segreteria comunale sulla regolarità degli stessi, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, sono proposti dal Sindaco al Consiglio comunale che delibera l’ammissibilità e fissa il testo da sottoporre agli elettori.
La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, da corso alle procedure previste dal regolamento.
Qualora dalla verifica effettuata risulta che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza degli aventi diritto.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo e/o abrogativo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di, personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
e) strumenti territoriali ed urbanistici, programmi per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomina di rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con mezzi di comunicazione idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, assume le proprie determinazioni deliberando gli atti per l’attuazione dell’esito della consultazione e/o dell’abrogazione.
8. I referendum consultivi e/o abrogativi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale ed il voto non può aver luogo contemporaneamente ad operazioni elettorali provinciali e comunali.

Capo III – La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 34 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legge 3 agosto 1999 n. 265, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

Capo IV – II diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

Art. 35 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Capo V –  II Difensore Civico

Art. 36 Difensore Civico

1. Il Comune di Talla promuove la costituzione a livello sovra comunale del Difensore Civico affinché garantisca l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLO IV  – ORDINAMENTO

Capo I – Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 37 Struttura dell’Ente e principi generali

1. L’ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa complessità in rapporto ai compiti e responsabilità assegnati.
2. Ogni unità organizzativa risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell’obbiettivo assegnato al proprio responsabile apicale.
3. Per il maggior esercizio delle funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione è istituita la conferenza permanente, presieduta e diretta dal segretario comunale, dai suddetti responsabili, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
4. La pianta organica del personale, approvata dalla Giunta ed adeguata in funzione dei servizi e programmi dell’amministrazione, prevede la dotazione complessiva dei dipendenti del Comune con i relativi inquadramenti professionali.
L’assegnazione del personale nelle due aree è disposta, dal segretario comunale, sentito il Sindaco ed i responsabili apicali. .
I responsabili apicali d’area, assegnano il personale ai vari uffici e servizi ed individuano i responsabili dei procedimenti.
5. Il dipendente non può svolgere attività lavorativa che possa far sorgere un conflitto di interessi con l’Ente, salvo quanto espressamente previsto dalla legge. Lo svolgimento dell’attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste dalle vigenti leggi e dal regolamento d’organizzazione degli uffici e servizi.
6. Il rapporto di lavoro, le responsabilità dei dipendenti e le modalità di accesso all’impiego sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.
La contrattazione collettiva definisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio nonché le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro.
7. La copertura dei posti di responsabilità d’unità organizzativa di massima dimensione può avvenire, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di diritto privato, o, eccezionalmente, con atto del Sindaco, con le modalità previste, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dal regolamento d’organizzazione.
8. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì il ricorso a collaborazioni esterne a contenuto di alta professionalità.

Art. 38 Organi gestionali

1. Le strutture di massimo livello sono quelle che comprendono uffici e servizi a carattere omogeneo; esse sono denominate “area contabile”, “area amministrativa” e “area tecnica”.
2. Sono organi gestionali del comune, il segretario comunale e tutti i soggetti cui sono riconosciuti l’esercizio di funzioni nell’ambito della sfera esecutivo – organizzativa.

Art. 39 Funzioni di direzione

1. L’apicale d’area, a prescindere dalla qualifica, esercita, funzioni di direzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalla contrattazione nazionale. Lo stesso ha competenza all’utilizzo di risorse umane e materiali e risponde al Comune dei risultati relativi alle strutture di massimo livello cui è preposto.
Al soggetto, cui sono attribuiti compiti di direzione, è assicurato il necessario grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro e nell’utilizzo delle risorse.
2. La funzione di direzione comporta l’emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per il perseguimento degli obiettivi dell’ente, cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
3. Al segretario spettano le funzioni di alta direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.
4. Ai responsabili delle strutture di massimo livello con funzione di direzione sono attribuite: .
a) la direzione delle unità organizzative in cui si articola la struttura cui sono assegnati;
b) le procedure per l’espletamento dei concorsi per l’assunzione dei dipendenti dell’ente e la presidenza delle relative commissioni;
e) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso nonché la presidenza delle relative commissioni;
d) la gestione amministrativa dell’attività dell’ente e la stipula dei contratti;
f) la nomina dei responsabili dei procedimenti
g) ogni altra funzione attribuita ad essi dalla legge e dai regolamenti.
5. Le funzioni come sopra attribuite vengono espletate nel rispetto e nei limiti degli obiettivi, dei programmi, delle priorità, delle risorse e delle direttive generali, annualmente definite dagli organi amministrativi del Comune.
6. I soggetti che esercitano funzioni di direzione sono responsabili del risultato delle unità organizzative assegnate, della struttura di massimo livello cui sono preposti, della realizzazione degli obiettivi e dei programmi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
7. Per opera del servizio di controllo interno, istituito con i modi previsti, dal regolamento di organizzazione, sono verificati, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la realizzazione degli obbiettivi.
8. Il segretario adotta gli atti necessari a garantire la corretta istruttoria ed attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Sindaco; per l’istruttoria e l’attuazione degli altri provvedimenti di competenza degli altri organi gestionali il segretario esercita funzioni di indirizzo.
9. Spetta esclusivamente al segretario l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna per l’esplicazione delle proprie competenze (ufficiale rogante).

Art. 40 Svolgimento dell’attività amministrativa e giusto procedimento

1. L’attività amministrativa deve rispettare i principi dell’economia, efficacia, efficienza trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo i modi e le procedure determinate nei regolamenti comunali nel rispetto dei principi dell’ordinamento, delle leggi in materia e dei criteri fissati nel presente Statuto.
2. I responsabili apicali relazionano, ogni tre mesi, alla Giunta sull’andamento dell’attività di gestione,.
3. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso, i procedimenti si concludono con provvedimento motivato, emanato dall’organo competente, entro il termine previsto dall’ordinamento del Comune.
In assenza di esplicita previsione di legge o di regolamento il termine è di sessanta giorni.
4. Salvo che per le attività meramente esecutive attribuite al segretario comunale ed ai responsabili con funzioni di direzione, tutti gli altri provvedimenti, per i quali la legge non fissi precise procedure, devono rispettare il giusto procedimento come di seguito definito.
5. Ai sensi del presente Statuto, s’intende giusto procedimento quando l’emanazione di un provvedimento è subordinata alla preventiva istruttoria, corredata dai pareri di cui all’ari 53, comma 1, della legge 142/90, ed alla successiva pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni, salvo ogni altro opportuno adempimento in relazione allo specifico atto.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I – Competenze dei Comuni

Art. 41 Servizi comunali

1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale l’individuazione ed il tipo di gestione dei nuovi servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge e da accordi fra Enti.
3.1 servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 42 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
e) per mezzo di azienda speciale, anche con la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 43 Gestione informa associata

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d’opportunità sociale, può
gestire alcuni servizi pubblici in forma associata con altri Enti.

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRAENTI

Capo I – Unione dei Comuni, convenzioni e consorzi

Art. 44 Unione dei Comuni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire miglioramenti economici e razionali, può costituire, previo accordo con uno o più Comuni oppure con tutti i Comuni del Casentino, attraverso la Comunità Montana, l’Unione dei Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Il Consiglio approva a maggioranza dei 2/3 l’atto costitutivo e lo Statuto.
3. Lo Statuto dell’Unione dei Comuni deve individuare gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione, individua le funzioni e le risorse; prevede il presidente dell’unione, scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati se non è il presidente della Comunità montana; il Consiglio e la Giunta che devono essere formati da componenti dei consigli e giunte dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza alle minoranze.
4. Alle unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati; si applicano, in quanto compatibili, Ì principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.

Art. 45 Convenzioni

1. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi, l’oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
2. Nella convenzione, gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con lo stesso stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie a tali intendimenti, per le valuta-zioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 46 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni, Enti pubblici anche al di fuori dell’ambito territoriale della Comunità Montana.
a) La convenzione stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.

Art. 47 Partecipazione a Società

1. Il Comune programma lo sviluppo turistico e delle attività produttive anche partecipando a Società di capitale, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente legislazione in materia.

TITOLO VII – GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA’

Capo I – La programmazione finanziaria

Art. 48 La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con cui viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. II bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, che esamina e valuta, i criteri per la loro impostazione,
3. II bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario.
4. II Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 49 II programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.
2. II programma individua le risorse per la sua attuazione, le spese da sostenere per le opere e gli investimenti per il triennio.

Capo II – L’autonomia finanziaria

Art. 50 Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio, della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficacie impiego di tali mezzi.
2. II Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 51 Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di trovare le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento delle spese per i programmi d’investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III – La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 52 La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni, acquisizioni e dismissioni che si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce i modi per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nell’utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi d’interesse pubblico, il Sindaco sentita la Giunta adotta il provvedimento.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro produttività risulti inadeguata al loro valore o sia opportuno provvedere in tal senso nell’interesse dell’Ente.

Capo IV – La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 53 Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, il proprio incarico.
3. II Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dall’ari. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l’esercizio delle funzioni il Revisore ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.
5. II Revisore dei conti adempie i propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nelle gestioni dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il Revisore dei conti, attesta la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione e redige apposita relazione con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
Il Revisore, all’interno dell’attestazione del rendiconto, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economia della gestione.

Art. 54 II rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante la contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa, allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione, soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Capo V – Appalti e contratti

Art. 55 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Capo VI – II controllo della gestione

Art. 56 Finalità

1. Con apposite norme, da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee – guida dell’attività di controllo interno alla gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie, organizzative e sull’efficacia ed efficienza, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

Capo VII – Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 57 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che, possibilmente, disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione che ha una durata minima,triennale e massima quinquennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabile, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, il Comune decide, nell’interesse dell’Ente, la forma di riscossione tenuto conto delle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative alla gestione del servizio di tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.

TITOLO VIII – COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I – Rapporti con altri Enti

Art. 58 Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di, competenza statale, attribuiti dalla legge nelle forme idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla legge ed alle condizioni dalle stesse previste,
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 59 La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. II Comune, nell’attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 60 La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività di programmazione con quella degli altri comuni, nell’ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e,turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 61 La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie.
La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale esercita funzioni d’indirizzo e di controllo in merito all’esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Art. 62 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 4, comma terzo e quarto della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le proposte, di cui al precedente comma, possono essere sottoposte alla consultazione dei cittadini.
3. La proposta di deliberazione d’abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma, è contestuale; l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fino a che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. 63 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

2. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.