REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI
( art. 52, 1° comma D.Lgs 446/97 )
Approvato con deliberazione di C.C. n° 9 del 02 maggio 2008
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | |||
Art. 1 | – Oggetto e scopo del regolamento | pag. | 3 |
Art. 2 | – Definizione delle entrate | pag. | 3 |
Art. 3 | – Aliquote e tariffe | pag. | 4 |
Art. 4 | – Agevolazioni | pag. | 4 |
TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE | |||
Art. 5 | – Forme di gestione | pag. | 5 |
Art. 6 | – Funzionario resp.le per la gestione dei tributi comunali | pag. | 6 |
Art. 7 | – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie | pag. | 6 |
Art. 8 | – Attività di controllo delle entrate | pag. | 6 |
Art. 9 | – Rapporti con i cittadini | pag. | 7 |
Art. 10 | – Attività di accertamento delle entrate tributarie | pag. | 7 |
Art. 11 | – Accertamento delle entrate non tributarie | pag. | 7 |
Art. 12 | – Soggetti responsabili della gestione delle entrate | pag. | 8 |
Art. 13 | – Contenzioso Tributario | pag. | 8 |
Art. 14 | – Sanzioni | pag. | 9 |
Art. 15 | – Autotutela | pag. | 9 |
TITOLO III – RISCOSSIONE | |||
Art. 16 | – Modalità di pagamento | pag. | 10 |
Art. 17 | – Crediti inesigibili o di difficile riscossione | pag. | 10 |
Art. 18 | – Transazioni di crediti derivanti da entrate non tributarie | pag. | 11 |
Art. 19 | – Rimborsi | pag. | 11 |
Art. 20 | – Compensazione | pag. | 11 |
Art. 21 | – Abbandono del credito | pag. | 13 |
Art. 22 | – Interessi | pag. | 13 |
Art. 23 | – Forme di riscossione coattiva | pag. | 13 |
Art. 24 | – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento | pag. | 14 |
Art. 24
Bis |
– Importi minimi per il versamento di tributi comunali | pag. | 15 |
TITOLO IV – NORME FINALI | |||
Art. 25 | – Vigenza | pag. | 15 |
Art. 26 | – Formalità | pag. | 15 |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 in conformità ai principi della legge 267/00 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle norme contenute nella legge 27/12/2006 n. 296 , disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di -semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa.
Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi in proposito le specifiche disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute nei vari regolamenti dell’Ente, che non risultino in contrasto con il presente regolamento, in particolare nel regolamento comunale di contabilità.
Art. 2
Definizioni delle entrate
Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali i canoni e proventi per l’uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
Art. 3
Aliquote e tariffe
Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario se non diversamente stabilito dalla legge.
Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, per il successivo inserimento nella bozza di bilancio, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
In assenza di nuova deliberazione s’intendono prorogate le aliquote, tariffe di anno in anno così come previsto dall’art. 1 – comma 169 – della L. 296/2006.
Art. 4
Agevolazioni
Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo, o in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3.
Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni s’intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 5
Forme di gestione
La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obbiettivi di economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
Oltre alla gestione diretta, per l’accertamento e la riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione nel rispetto della vigente normativa:
b) gestione associata con altri Enti Locali
c) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale
d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale , i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15.12.1998, n. 446;
e) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28.1.1988, n. 43;
f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del servizio, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale, nello stesso provvedimento determina inoltre le modalità per l’eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazione ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l’esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.
Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento della Giunta o del Consiglio.
Art. 8
Attività di controllo delle entrate
Il servizio tributi provvede al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari nel rispetto delle norme sulla privacy.
Nel caso previsto dal 2° comma del presente articolo si procederà preliminarmente alla stipula di un accordo decentrato al fine di determinare il compenso incentivante da attribuire ai dipendenti in base agli obbiettivi stabiliti ed ai risultati da raggiungere. Prima dell’erogazione del compenso incentivante si dovrà procedere alla verifica dei risultati ottenuti.
Art. 9
Rapporti con i cittadini
I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
Presso il servizio tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
Art. 10
Attività di accertamento delle entrate tributarie
L’attività di accertamento d’ufficio o in rettifica delle entrate tributarie deve garantire equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.
Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie
L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Art. 12
Soggetti responsabili della gestione delle entrate
Per le entrate tributarie, patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal funzionario responsabile (se trattasi di entrate tributarie), dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo) per le altre. Questi provvede a predisporre l’idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo 25.2.1995, n. 77.
Art. 13
Contenzioso tributario
Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell’ente. Il delegato rappresenta l’ente nel procedimento.
L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente.
Art. 14
Sanzioni
Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi delle nominative vigenti (attualmente i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e s.m.i.).
L’avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento.
Gli atti indicati nei precedenti commi possono essere notificati a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o con la procedura prevista nell’art.140 del Codice di procedura civile.
Le spese di notifica e/o postali per la contestazione di cui al secondo comma sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
Art. 15
Autotutela
Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l’illegittimità.
Il funzionario è comunque tenuto, ad annullare il provvedimento illegittimo, anche. se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l’inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell’atto, dei seguenti elementi:
– probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente.
TITOLO III
RISCOSSIONE
Art. 16
Modalità di pagamento
Salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata entro i termini stabiliti mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune per gli specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, o volontaria o coattiva o in ambedue le forme è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni vigenti (attualmente il DPR 29.9.1973, n. 602 e il DPR 28.1.1988, n. 43).
Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’economo o di altri agenti contabili.
Art. 17
Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
Art. 18
Transazioni di crediti derivanti da entrate non tributarie
Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.
Art. 19
Rimborsi
Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune e erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
Non si da luogo al rimborso di somme che, singolarmente, comprensive di eventuali interessi di legge se dovuti, non superino la somma di Euro 5.00.
Art. 20
Compensazione
A) Oggetto
1. In applicazione dell’art. 1 – comma 167 – della legge 27/12/2006 n. 296 nonché dell’art. 8 comma 1 della legge 212/00, è’ ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell’ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
2. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo.
3. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
4. L’iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
5. La compensazione non è ammessa per somme di importo inferiore ad Euro 5.00.
B) – Compensazione verticale
1. Il soggetto debitore di un’entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d’entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
– generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
– l’ammontare dell’importo dovuto al lordo della compensazione;
– l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
– l’affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l’indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
C) – Compensazione orizzontale
Non è ammessa la compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria diversa tra loro.
D) – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione
1). Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell’entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
Art. 21
Abbandono del credito
Non si procede alla riscossione qualora in sede di accertamento nei confronti di qualsiasi debitore, il tributo dovuto, al netto di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia singolarmente superiore all’importo di Euro 5.00 ad esclusione degli incassi riferiti alla TOSAP, alla TARSU giornaliera, all’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per i quali gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad Euro 1.00.
L’abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo, nell’anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite sopra stabilito.
Art. 22
Interessi
La misura degli interessi applicati per le entrate comunali è fissato, in applicazione dell’art. 1 – comma 165 – della legge 27/12/2006 n. 296 nella misura di 0,00 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale vigente.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art.23
Forme di riscossione coattiva
La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n° 639 se svolto in proprio dall’Ente o affidato agli altri soggetti diversi di cui agli artt. 52 e 53 del D Lgs 446/97 o con le procedure previste con DPR 602/73 se affidato ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR 43/88.
Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica.
E’ attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art.52, comma 5 lett. b) del D.Lgs 446/97, la firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n° 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73, modificato con DPR 43/88, le attività necessarie per la riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
Art. 24
Dilazioni e Rateizzazioni
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non , possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:
– l’ammontare del debito deve essere superiore ad € 250,00
– inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni
– durata massima 24 mesi decorrenti dalla presentazione dell’istanza;
– decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate a di importi già dilazionati o sospesi;
3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi;
4. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese e l’ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 30,00;
5. Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento della prima rata. Il mancato pagamento , in tutto o in parte, degli interessi nel termine stabilito importa la perdita del beneficio;
6. L’importo delle singole rate deve essere arrotondato all’euro con le modalità previste nel presente regolamento;
7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni, possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi precedenti, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.500,00 è necessaria anche la previa prestazione di idonea garanzia;
8. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine del pagamento, anche se l’istanza è presentata successivamente alla data di scadenza di pagamento dell’importo iscritto a ruolo, e le ulteriori spese per la riscossione restano integralmente a carico del richiedente;
9. In ogni caso , la richiesta di sospensione o rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Art. 24/bis
Importi minimi per il versamento di tributi comunali
Si può non far luogo al pagamento di tributi comunali per somme di importo complessivamente minore di Euro 5.00.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 25
Vigenza
Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2007.
Art. 26
Formalità
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell’art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.