Descrizione
Titolo I - Principi generali e ordinamento |
Capo I - Principi fondamentali Art. 1 - Principi e ruolo |
Capo II - II Comune Art. 2 - Territorio e sede comunale Art. 3 - Albo Pretorio Art. 4 - Stemma e gonfalone Art. 5 - Rappresentanze delle Frazioni |
Capo III - La potestà del Comune Art. 6 - I regolamenti comunali Art. 7 - Regolamenti comunali: approvazione ed entrata in vigore Art. 8 - Revisione ed interpretazione delle norme statutarie e regolamentari |
Titolo II - Gli organi del Comune |
Capo I - Ordinamento Art. 9 - Organi del Comune e loro attribuzioni |
Capo II - II Consiglio Comunale Art. 10 - Consiglio Comunale Art. 11 - Dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Consigliere Art. 12 - Sostituzione di singoli Consiglieri Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo Art. 14 - Riunioni del Consiglio Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali Art. 16 - Gruppi consiliari Art. 17 - Norme generali di funzionamento |
Capo III - La Giunta Art. 18 - Composizione e nomina Art. 19 - Revoca e dimissioni degli Assessori Art. 20 - Il Vicesindaco Art. 21 - Competenze della Giunta Art. 22 - Esercizio delle funzioni Art. 23 - Norme generali di funzionamento Art. 24 - Provvedimenti |
Capo IV - II Sindaco Art. 25 - Ruolo e funzioni Art. 26 - Rappresentanza e coordinamento Art. 27 - Provvedimenti del Sindaco Art. 28 - Poteri d'ordinanza |
Capo V - Le Commissioni comunali Art. 29 - Commissioni comunali |
Titolo III - Istituti di partecipazione popolare |
Capo I - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale Art. 30 - La partecipazione dei cittadini Art. 31 - Partecipazione dei singoli cittadini |
Capo II - La consultazione dei cittadini ed i referendum Art. 32 - La consultazione dei cittadini Art. 33 - Referendum consultivo ed abrogativo |
Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo Art. 34 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo |
Capo IV - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino Art. 35 - Pubblicità degli atti e delle informazioni |
Capo V - Il Difensore Civico Art. 36 - Difensore Civico |
Titolo IV - Ordinamento |
Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro Art. 37 - Struttura dell'ente e principi generali Art. 38 - Organi gestionali Art. 39 - Funzioni di direzione Art. 40 - Svolgimento dell'attività amministrativa e giusto procedimento |
Titolo V - I servizi pubblici |
Capo I - Competenze dei Comuni Art. 41 - Servizi comunali |
Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali Art. 42 - Gestione in economia Art. 43 - Gestione in forma associata |
Titolo VI - Forme associative e di cooperazione tra enti |
Capo I - Unione dei Comuni, convenzioni e consorzi Art. 44 - Unione dei comuni Art. 45 - Convenzioni Art. 46 - Consorzi Art. 47 - Partecipazione e società |
Titolo VII - Gestione economico-finanziaria e contabilità |
Capo I - La programmazione finanziaria Art. 48 - La programmazione di bilancio Art. 49 - II programma delle opere pubbliche e degli investimenti |
Capo II - L'autonomia finanziaria Art. 50 - Le risorse per la gestione corrente Art. 51 - Le risorse per gli investimenti |
Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio Art. 52 - La gestione del patrimonio |
Capo IV - La revisione economico-fìnanziaria ed il rendiconto della gestione Art. 53 - Revisore dei conti Art. 54 - II rendiconto della gestione |
Capo V - Appalti e contratti Art. 55 - Procedure negoziali |
Capo VI - Il controllo della gestione Art. 56 - Finalità |
Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione Art. 57 - Tesoreria e riscossione delle entrate |
Titolo VIII - Collaborazione e rapporti con altri enti |
Capo I - Rapporti con altri Enti Art. 58 - Lo Stato Art. 59 - La Regione Art. 60 - La Provincia Art. 61 - La Comunità Montana |
Titolo IX - Norme transitorie e finali |
Capo I - Norme transitorie Art. 62 - Revisione dello Statuto Art. 63 - Entrata in vigore |
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
Capo I - Principi fondamentali
Art. 1 Principi e ruolo
1. La Comunità di Talla è Ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la collaborazione e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione. Assicura lo sviluppo dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni. Cura le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio. Tutela il patrimonio storico artistico ed archeologico. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuove la creazione di idonee strutture/servizi ed impianti e ne assicura l'accesso secondo regolamento. Promuove lo sviluppo turistico, degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, artigianali e commerciali.
Capo II - Il Comune
Art. 2 Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Bicciano, Capraia, Faltona; Pieve Pontenano, Pontenano, Santo Bagnena.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 60,18 confina con i Comuni di Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Capolona, Loro Ciuffenna.
3. La sede del Comune è posta in Via Giuseppe Verdi n. 21 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o l'ubicazione della sede comunale al di fuori del Capoluogo può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 3 Albo Pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
Art. 4 Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Talla.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale che è quello storicamente in uso e approvato.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietata.
Art. 5 Rappresentanze delle frazioni
1. Per ogni frazione o gruppo di frazioni, il Consiglio può provvedere alla nomina di un comitato di Zona e/o frazione composto da tre membri che devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale.
Un componente del comitato di frazione dovrà essere nominato dalla minoranza.
L'apposito regolamento dei comitati di zona e/o frazione regola le norme di elezione, i rapporti con il Consiglio e le competenze.
Capo III - La potestà regolamentare
Art. 6 I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite, dalla legge e dallo Statuto.
Art. 7 Regolamenti comunali: approvazione ed entrata in vigore
1. L'iniziativa in materia di regolamenti e nonne regolamentari spetta al Sindaco, a ciascun Consigliere, ai responsabili degli uffici e, con i modi previsti dalla disciplina per l'ammissione delle proposte, ai cittadini.
2. I regolaménti e le relative norme modificative o integrative, devono essere sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza e devono essere accessibili alla consultazione.
Art. 8 Revisione ed interpre fazione delle norme statutarie e regolamentari
1. Con funzioni istruttorie e redigenti, è istituita, ai fini dell'adeguamento delle leggi e normative, una commissione, presieduta dal Sindaco e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento di funzionamento del Consiglio, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I Ordinamento
Art. 9 Organi del Comune e loro attribuzioni
1. Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
3. Spettano agli organi del Comune le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità; la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Agli Amministratori spettano le indennità di carica, le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese, nei casi e nelle misure stabilite dalla legge.
In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente richiederà all'amministratore coinvolto tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
Capo II - II Consiglio Comunale
Art. 10 Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 11 Dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine risultante dal protocollo. Non si procede alla surroga quando sussistono Ì presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. II Consigliere, che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio comunale perde il diritto di Consigliere. Lo stesso Consigliere, può far valere le proprie cause giustificative che saranno sottoposte all'esame del Consiglio.
3. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi estemi loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
Art. 12 Sostituzione di singoli Consiglieri
1. I Consiglieri che hanno perso il diritto, per dimissioni o perdita della qualità di Consigliere, sono sostituiti con il primo o il successivo dei non eletti appartenente alla stessa lista del Consigliere dimesso.
Art. 13 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi, i comitati di frazione, degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni.e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
e) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti, di pianificazione urbanistica, economica generale ed a quelli di programmazione attuativi;
f) all'indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza del Sindaco;
g) alla nomina e revoca dei propri rappresentanti, presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando siano ad esso espressamente riservate.
2. Il Consiglio partecipa, con apposita commissione consiliare, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli Assessori.
3. Per la revisione e modifica dello Statuto e dei regolamenti è prevista la costituzione di una commissione consiliare permanente con funzioni consultive e propositive.
Art. 14 Riunioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Sindaco o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.
1bis. La seduta del Consiglio è validamente costituita con la presenza della metà dei Consiglieri senza computare il Sindaco.
2. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, previo provvedimento del Sindaco, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La convocazione deve essere notificata almeno cinque giorni prima della data fissata. In casi eccezionali e d'urgenza, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere notificato o telegrafato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Gli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria almeno due giorni prima della riunione, quando non si tratti di convocazione d'urgenza.
Art. 15 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, in piena libertà d'opinione e di voto.
I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Art. 16 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, nella prima seduta del Consiglio.neo eletto, con comunicazione al Sindaco.
2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
3. All'unico Consigliere eletto in una lista che dichiara di non volersi aggregare a nessun gruppo, sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
4. In mancanza di comunicazione, i gruppi consiliari sono identificati con le liste elettorali ed è considerato capo gruppo il candidato che ciascuna lista ha presentato come candidato a Sindaco e nel caso della lista di maggioranza, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
5. I gruppi consiliari possono usufruire, per l'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture comunali messe a disposizione con i modi stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Art. 17 Norme generali di funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio è convocato, con avvisi scritti, la cui consegna a domicilio risulti da dichiarazione del messo comunale o da ricevuta postale, è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere eletto a maggioranza del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, è convocato in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale, è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei presenti.
Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivano, per l'approvazione, maggioranze speciali.
6. Le votazioni sono, di norma, palesi mentre quelle a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario, preposto alla redazione del verbale; in caso d'assenza del segretario, il dipendente apicale dell'area amministrativa.
9. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori non Consiglieri e, su invito, i dirigenti, i funzionari, i membri delle Commissioni e le persone che possono essere utili alla trattazione di determinati argomenti.
Capo III - La Giunta
Art. 18 Composizione e nomina
1. La Giunta comunale, organo collegiale, è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di Assessori fino a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla nomina, comunica al Consiglio i nomi e le deleghe degli Assessori.
3. Nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio approva con apposita deliberazione.
4. Gli Assessori possono essere non Consiglieri, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale.
Art. 19 Revoca e dimissioni degli Assessori
1. Il Sindaco può revocare, in ogni momento, uno o più Assessori; comunica al Consiglio l'atto e le motivazioni, insieme alla nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.
2. Gli Assessori possono rimettere le proprie dimissioni indirizzate al Sindaco, che procederà nei confronti del Consiglio con i modi di cui ai precedente comma.
Art. 20 II Vicesindaco
1. Alla nomina dei membri della Giunta, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vice Sindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in case d'assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di impedimento permanente o decesso di quest'ultimo.
4. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore anziano presente.
Art. 21 Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, cui riferisce annualmente.
Art. 22 Esercizio delle funzioni
1. La Giunta è convocata dal Sindaco, o in sua assenza dal Vicesindaco, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. I modi di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 23 Norme generali di funzionamento
1. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale. In caso d'assenza, è sostituito dall'apicale dell'area amministrativa.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta partecipino, nel corso dell'esame di particolari argomenti e con funzioni consultive, i dipendenti, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, i Consiglieri, i professionisti esterni incaricati di prestare la loro opera in merito agli stessi argomenti. In tali casi è fatta menzione nel verbale.
Art. 24 Provvedimenti
1. I provvedimenti adottati dalla Giunta rivestono carattere di deliberazioni collegiali che, in quanto tali, sono approvati da almeno due terzi degli aventi diritto.
2. Possono essere sottoposte all'esame della Giunta solamente le proposte che siano redatte sulla base del giusto procedimento, così come definito dal presente Statuto.
Capo IV - II Sindaco
Art. 25 Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale presidente del Consiglio comunale, è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i termini di legge.
5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi per l'esercizio delle funzioni di direzione e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
6. Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica. Informa i cittadini su situazioni di pericolo in caso di calamità.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del comune, da portarsi a tracolla.
9. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
Art. 26 Rappresentanza e coordinamento
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei per armonizzare i servizi con le esigenze degli utenti.
Art. 27 Provvedimenti del Sindaco
1. Sindaco, quale organo monocratico dell'ente, adotta tutti i provvedimenti che le leggi statali, regionali ed il presente Statuto gli attribuiscono.
I suddetti provvedimenti, sono adottati su proposta dei responsabili degli uffici o redatto dal Sindaco stesso, sulla base del giusto procedimento, così come definito del presente Statuto.
2. I provvedimenti, di cui al precedente comma, sono registrati e numerati progressivamente, sono soggetti a pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
Essi producono effetti dalla data di adozione o dalle date stabilite dallo stesso provvedimento.
3. Sono attribuite al Sindaco, che le esercita con i modi previsti dai precedenti commi e dai regolamenti d'attuazione del presente Statuto, anche le seguenti competenze:
a) adotta i provvedimenti concernenti il personale non riservati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione alla competenza di altro soggetto;
b) esercita poteri sostitutivi nei confronti della Giunta, inadempiente per quelle materie alla stessa riservate dalla legge;
e) esercita poteri di delega nei confronti degli Assessori;
d) nomina, sentita la Giunta, i membri delle commissioni nei casi previsti dall'art. 30, comma 2, del presente Statuto;
e) fatte salve le attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sentita la Giunta conferisce l'incarico di direzione e gestione delle massime strutture organizzative del Comune.
Art. 28 Poteri d'ordinanza
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti urgenti emanando ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
CapoV - Le Commissioni comunali
Art. 29 Commissioni Comunali
1. La nomina dei membri delle Commissioni comunali è effettuata dallo stesso Consiglio, quando si debbano eleggere Consiglieri comunali o quando è espressamente richiesto da disposizioni di legge o di regolamento.
2. La nomina dei membri delle commissioni, la cui composizione sia diversa da quella di cui al precedente comma, è effettuata dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza per l'espletamento dell'incarico.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono due:
a) Commissione per l'adeguamento e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
b) Commissione per la verifica delle linee programmatiche.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione Comunale
Art. 30 La partecipazione dei cittadini
1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, ed ai comitati di zona che rappresentano un contatto più stretto fra le frazioni ed il comune, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi. In particolare, nell'impostazione delle decisioni d'interesse generale relative alla programmazione delle attività amministrative o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
3. I comitati di frazione, disciplinati da apposito regolamento, nascono dalla necessità di dare ad ogni località un proprio organismo capace di raccogliere le problematiche locali e renderne partecipe l'amministrazione.
4. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune è realizzata e valorizzata anche attraverso le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato operanti nel territorio, con particolare riguardo per quelle che svolgono la propria attività nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, del turismo e delle attività ricreative.
Art. 31 Partecipazione dei singoli cittadini
1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte, dal Sindaco, all'esame della Giunta che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione.
Tale decisione deve essere notificata, ai presentatori delle istanze, petizioni o proposte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. La Giunta può invitare una delegazione dei presentatori dell'istanza, petizione o proposta, ad assistere alla riunione per fornire chiarimenti e precisazioni.
Capo II - La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 32 La consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può promuovere, nell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione, dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata, su specifici problemi, secondo le modalità ritenute più idonee, ivi comprese quelle dei sondaggi di opinione e delle indagini a campione.
Art. 33 Referendum consultivo ed abrogativo
1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi o altro argomento.
I cittadini sono chiamati ad esprimere il proprio assenso o dissenso sulle proposte, affinché gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Il referendum abrogativo è indetto su richiesta presentata dai cittadini, con firma autenticata nelle forme di legge, da 1/3 degli elettori iscritti nelle liste del Comune, alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
La richiesta, presentata al Sindaco, deve contenere il testo da sottoporre agli elettori.
3. I referendum consultivi e/o abrogativi, dopo la verifica da parte della segreteria comunale sulla regolarità degli stessi, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, sono proposti dal Sindaco al Consiglio comunale che delibera l'ammissibilità e fissa il testo da sottoporre agli elettori.
La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Il Sindaco, divenuta esecutiva la de